Il decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44 ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari e di interesse sanitario che abbiano rapporti con l’utenza.
In particolare l’art. 4 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario” ai co. 1 e 2 prevede quanto segue:
In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.
Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.
Ne deriva che gli esercenti professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario operanti presso le U.d.R. associative sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti ai sensi e per gli effetti di cui sopra. In caso contrario non sono autorizzati all’espletamento dell’attività sanitaria di selezione e raccolta di sangue intero ed emocomponenti.
Si richiede pertanto alle Associazioni di ottemperare alle disposizioni della normativa di cui trattasi, in particolare di dar seguito agli atti di accertamento delle ASL territorialmente competenti, di cui ai commi 6 e ss dell’art. 4, così che solo gli operatori vaccinati possano operare nelle strutture AVIS, sia di raccolta che di accoglienza.
Si richiede altresì di verificare il possesso del green pass in capo ai volontari.
Per quanto riguarda il personale amministrativo, non direttamente interessato dalle disposizioni di cui al DL 44/21, si ricorda che il Medico Competente, nell’ambito del piano di sorveglianza sanitaria dallo stesso eventualmente revisionato a fronte dell’emergenza Covid-19, nonché in considerazione del rischio specifico sotteso ad ogni mansione, può prevedere l’estensione dell’obbligo vaccinale o, nell’espletamento del proprio ruolo di consulente in ambito di sicurezza, suggerire al datore di lavoro l’adozione di idonei mezzi di prevenzione e protezione.
Si raccomanda a chi pur essendo amministrativo e volontario a contatto diretto con i donatori o personale esterno di essere dotato di green pass.
Si evidenzia infine che siffatta soluzione risulta percorribile anche in ordine al personale sanitario e di interesse sanitario qualora le ASL non abbiano ancora portato a termine le procedure volte ad accertare l’adempimento dell’obbligo vaccinale.
Gianpietro Briola
Presidente AVIS Nazionale