Gestione di un'AVIS
ORGANI E CARICHE SOCIALI
1.1 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Compiti
• Approvazione bilancio consuntivo dell’anno precedente, ratifica bilancio preventivo dell’anno in
corso, approvazione linee di indirizzo proposte dal Consiglio Direttivo;
• nomina/revoca Consiglio Direttivo;
• nomina delegati Assemblea sovra ordinata;
• nomina/revoca Addetto contabile/Organo di controllo;
• nomina Commissione Verifica Poteri (nell’anno precedente alle elezioni), se il regolamento
dell’AVIS Regionale non prevede che il compito possa essere assolto dal Segretario dell’AVIS
Comunale.
Quando si riunisce
Si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno entro il 28 febbraio per le Comunali (entro il
31 marzo le Provinciali, entro il 30 Aprile le Regionali ed entro il 31 maggio il Nazionale).
Chi partecipa
Partecipano tutti i soci che, alla data dell’Assemblea medesima, non abbiano presentato
domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d’espulsione.
Hanno diritto di voto i soci iscritti al 31/12 dell'anno precedente (nelle assemblee comunali i
componenti del Consiglio non possono votare i documenti di bilancio ).
Delibere di competenza dell’Assemblea degli Associati
DECISONI ORDINARIE
Quorum Costitutivo
Prima convocazione: 50%+1 degli aventi diritto.
Seconda convocazione: qualunque sia il numero degli associati presenti.
Quorum Deliberativo
Maggioranza dei soci presenti.
MODIFICHE STATUTARIE
Quorum Costitutivo
Prima convocazione: 50% degli associati.
Seconda convocazione: almeno 1/4 degli associati.
Terza convocazione: 1/10 degli associati.
Quarta convocazione: 2% degli associati.
Il quorum costitutivo è valido solo in caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti per
le convocazioni precedenti.
Quorum Deliberativo
Voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL
PATRIMONIO
Quorum Costitutivo
Almeno 3/4 dei soci.
Quorum Deliberativo
Voto favorevole dei 3/4 dei soci.
Composizione
In deroga all’art. 24, c. 1, del Codice del Terzo Settore (CTS), l’Assemblea degli
Associati è costituita da tutti gli associati che risultano iscritti nel libro degli
Associati aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente e che, all’atto della convocazione
dell’Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano
ricevuto provvedimento d’espulsione.
Nelle sedi Provinciali, Regionali e Nazionale partecipano anche tutti i rappresentanti legali delle
AVIS sotto ordinate, mentre gli Associati nominano i delegati, secondo indicazioni di Statuto e
regolamento.
I delegati degli Associati persone siche mantengono il loro incarico no alla nomina dei nuovi
delegati nell’Assemblea.
I componenti degli Organi Provinciali, Regionali e Nazionali NON possono essere nominati
DELEGATI alle Assemblea che rappresentano.
Compiti
L’Assemblea degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno
(entro il 28 febbraio le Comunali, entro il 31 marzo le Provinciali, entro il 30 Aprile le Regionali ed
entro il 31 maggio il Nazionale) per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e
per la rati ca del bilancio preventivo dell’anno in corso.
L’Assemblea degli Associati si riunisce, inoltre, quando deve assumere delibere di propria
competenza, nei casi di impossibilità di funzionamento degli altri organi di governo della stessa
AVIS, ogni qualvolta lo ritiene necessario il Presidente o quando viene richiesto congiuntamente
da almeno 1/10 degli Associati o dall’Addetto Contabile e di Bilancio/Presidente dell’Organo di
Controllo.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione con avviso scritto inviato almeno
quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o
messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.
In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la
metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli
associati presenti direttamente o per delega.
Per deliberare le modi che statutarie occorre in prima convocazione la presenza di almeno la metà
degli associati; in seconda convocazione la presenza di almeno un quarto degli associati; in terza
convocazione la presenza di almeno un decimo degli associati; in quarta convocazione, da
effettuarsi nel caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti nelle prime tre convocazioni,
occorre la presenza di almeno il due per cento degli associati; la proposta di modi ca deve essere
approvata in ogni caso con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
Alle sedute dell’Assemblea degli Associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio
Direttivo e l’Addetto contabile e di bilancio ma nell’assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio
consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non
partecipano al voto.
Della convocazione dell’Assemblea viene data comunicazione all’AVIS sovra ordinata, la quale
potrà inviare un proprio rappresentante.
Per chi rinnova le cariche: deve essere nominata la Commissione Elettorale. Il Presidente, i
Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere NON possono detenere la medesima carica per più di
due mandati consecutivi.
Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate in relazione all’assolvimento dell’incarico (ricordarsi di deliberare
l’importo del rimborso chilometrico in Consiglio una volta all’anno).
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1. ORGANI E CARICHE SOCIALI
1.2 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Compiti
• Schema di bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
• linee di indirizzo da sottoporre all’Assemblea;
• approvazione definitiva del bilancio preventivo;
• elezione Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere Modifiche al registro degli Associati.
Quando si riunisce
Almeno due volte l’anno:
• entro il 31 dicembre per approvare il bilancio preventivo;
• entro il 31 gennaio* per approvare il bilancio consuntivo.
*Entro il 28 febbraio le Provinciali.
*Entro il 31 marzo le Regionali e per il Nazionale.
Chi può convocarlo
• Presidente;
• un terzo dei Consiglieri;
• addetto contabile/Organo di controllo.
Modalità di redazione del verbale
• Data e luogo del Consiglio;
• ordine del Giorno;
• elenco presenti e assenti;
• veri ca del numero legale e convalida della seduta;
• trattazione dei singoli punti in OdG.
Delibere di competenza del Consiglio Direttivo
DECISONI ORDINARIE
Quorum Costitutivo
50%+1 dei Consiglieri.
Quorum Deliberativo
Maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
ESPULSIONE DI UN SOCIO
Quorum Costitutivo
50%+1 dei Consiglieri.
Quorum Deliberativo
50%+1 dei Consiglieri.
MODIFICA STATUTARIA (DA SOTTOPORRE ALL’ASSEMBLEA)
Quorum Costitutivo
50%+1 dei Consiglieri.
Quorum Deliberativo
50%+1 dei Consiglieri.
Composizione
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 membri, eletti dall’Assemblea Comunale
degli Associati, nel numero stabilito dall’Assemblea elettiva, purché in numero dispari.
Il Consiglio Direttivo Comunale elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il
Segretario, il Tesoriere - che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il
Segretario - i quali costituiscono l’Ufficio di Presidenza, cui spetta l’esecuzione e l’attuazione delle
delibere del Consiglio medesimo.
Compiti
Il Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, entro il 31
dicembre ed il 31 gennaio, rispettivamente per l’approvazione definitiva del preventivo finanziario
e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Comunale
degli Associati, comprensivo delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento,
il potenziamento e l’espansione dell’Associazione.
Cura la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo
finanziario già ratificato dall’Assemblea Comunale degli Associati, nel rispetto della somma
complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove
o maggiori entrate.
Al Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all’Assemblea
Comunale degli Associati, nonché l’esecuzione e l’attuaz ione delle delibere di quest’ultima e
l’esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei
fini statutari.
Ai detentori di cariche sociali e soci spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate in relazione all’assolvimento dell’incarico (ricordarsi di deliberare
l’importo del rimborso chilometrico in Consiglio una volta all’anno).
Modalità di convocazione del Consiglio Direttivo
Quando? La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto
giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato
almeno due giorni prima.
Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio
Direttivo nei termini di cui sopra, il Presidente può assumere, solo in casi di urgenza, i
provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo dell’equiparata
Comunale, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una
riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno
il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda l’Addetto contabile e di
bilancio/Organo di controllo.
Altre deliberazioni rilevanti del Consiglio Direttivo
Adesione di un nuovo Associato (donatore o collaboratore).
L’adesione all’AVIS Comunale da parte dei soggetti in possesso dei requisiti deve essere
deliberata, su istanza dell’interessato, dal Consiglio Direttivo Comunale.
Cancellazione di un socio dal registro degli Associati.
L’associato viene cancellato dal registro degli Associati con provvedimento motivato del Consiglio
Direttivo Comunale. In caso di espulsione sono richieste maggioranze qualificate.
La qualifica di Associato si perde per:
a) dimissioni;
b) cessazione dell’attività di donazione o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un
periodo di due anni;
c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto per
comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino
l’Associazione e i suoi membri;
d) delibera in merito al rimborso chilometrico da riconoscere ai volontari per l’assolvimento degli
incarichi associativi.
Quorum e decadenza
Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di
espulsione di un socio o della proposta di modi ca statutaria da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea dell’equiparata comunale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà
più uno dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza
giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata
all’atto dell’approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza
assenza. Subentra il primo dei non eletti, e così via se necessario. Ove i non eletti non possano o
non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla convocazione dell’Assemblea per la
sostituzione dei Consiglieri.
I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.
Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri,
decade l’intero Consiglio.
Redazione del verbale
Quando? In un momento seguente la conclusione del Consiglio Direttivo, e prima del successivo
Consiglio. Preferibilmente, da inviare ai consiglieri unitamente all’invio della convocazione.
Diversamente, va letto, discusso e approvato in apertura del successivo Con siglio.
Come?
□ Data e luogo del Consiglio;
□ ordine del giorno;
□ elenco presenti e assenti (specificando se giustificati o no);
□ verifica del numero legale e convalida della seduta;
□ trattazione dei singoli punti in OdG [riportare almeno cosa viene deliberato, se unanimità o a
maggioranza, indicare voti contrari e astenuti].
Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate in relazione all’assolvimento dell’incarico (ricordarsi di deliberare
l’importo del rimborso chilometrico in Consiglio una volta all’anno).
Allegati:
• Bozza lettera di convocazione Consiglio Direttivo
(https://innovazionea2.sghost.com/wp-content/uploads/2024/02/Bozza-lettera-di-convocazione-
Consiglio-Direttivo.docx)
• Bozza di verbale del Consiglio Direttivo
(https://innovazionea2.sg-host.com/wpcontent/uploads/2024/02/Bozza-di-verbale-del-Consiglio-Direttivo.docx)
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1. ORGANI E CARICHE SOCIALI
1.3 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
Mappa adempimenti ordinari/scadenziario
COMPITI E TERMINI TEMPORALI
Aggiorna i dati del rappresentante legale presso l’Agenzia delle Entrate (modello AA5/6): entro 20
giorni dalla nomina/modifica del Presidente.
Aggiorna i dati del rappresentante legale presso Le banche con cui si hanno rapporti di conto
corrente (deposito dei nuovi poteri di firma): dopo il Consiglio Direttivo di assegnazione delle
cariche (serve il verbale del Consiglio).
Convoca Consigli Direttivi.
Almeno 2:
• entro il 31 dicembre (approvazione bilancio preventivo);
• entro il 31 gennaio (per le Comunali – approvazione schema di bilancio consuntivo e linee di
indirizzo da sottoporre all’Assemblea): almeno 8 giorni prima della data del Consiglio.
Convoca Assemblea annuale (deve tenersi entro il 28 febbraio per le Comunali): almeno 15 giorni
prima della data dell’Assemblea.
Il Presidente è coadiuvato dal Segretario.
Aggiorna il RUNTS depositando il bilancio d’esercizio, il bilancio sociale (se previsto) e i rendiconti
delle raccolte fondi, se svolte nell’esercizio precedente: entro il 30 giugno.
Aggiorna le informazioni contenute nel RUNTS relative all’Associazione e deposita il nuovo
statuto, l’atto costitutivo o le delibere straordinarie riguardanti l’Associazione: entro 30 giorni
dalla delibera di modifica.
Elezione
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al proprio interno, presiede l’AVIS Comunale,
ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
Compiti
Al Presidente spetta, inoltre:
• convocare e presiedere l’Assemblea Comunale degli Associati, il Consiglio Direttivo Comunale e
l’Ufficio di Presidenza, nonché formularne l’ordine del giorno;
• curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Comunale;
• proporre al Consiglio Direttivo Comunale i nominativi delle persone che dovranno prestare la
propria opera in favore dell’Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di
consulenza;
• assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del
Consiglio Direttivo Comunale, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in
occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi;
• Mantenere aggiornati i dati del RUNTS cui può accedere con il proprio SPID, come previsto dall’art.
48 del CTS.
In particolare:
a) entro il 30 giugno di ogni anno deposita il bilancio d’esercizio, il bilancio sociale (se previsto) e i
rendiconti delle raccolte fondi, se svolte nell’esercizio precedente;
b) entro 30 giorni dalle modifiche, aggiorna le informazioni relative all’Associazione e deposita il nuovo
statuto, l’atto costitutivo o le delibere straordinarie riguardanti l’Associazione.
Nell’espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.
In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica 4 anni e non possono detenere la medesima
carica per più di due mandati consecutivi.
La carica di Presidente e di Vicepresidente è non retribuita. Al Presidente e al vicepresidente spetta
esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione
all’assolvimento del proprio incarico.
Ai detentori di cariche sociali e soci spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate in relazione all’assolvimento dell’incarico (ricordarsi di deliberare
l’importo del rimborso chilometrico in Consiglio una volta all’anno).
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1. ORGANI E CARICHE SOCIALI
1.4 – ADDETTO CONTABILE DI BILANCIO
Mappa adempimenti ordinari/scadenziario
COMPITI E TERMINI TEMPORALI
Controllo bilancio consuntivo: dopo approvazione consiglio direttivo e prima dell’Assemblea.
Verifica la regolare tenuta della contabilità e la situazione di cassa/banca: periodicamente.
Nomina
L’Addetto Contabile e di Bilancio ha funzione di supporto al Consiglio Direttivo.
L’Addetto Contabile e di Bilancio è nominato dall’Assemblea Comunale degli Associati e deve
essere dotato di adeguata competenza.
L’Addetto Contabile e di Bilancio dura in carica 4 anni e può essere rinominato.
Compiti
L’Addetto Contabile esamina il bilancio consuntivo dopo l’approvazione del Consiglio e formula, in
apposita relazione, le proprie osservazioni e conclusioni circa la correttezza del bilancio e la sua
corrispondenza alla documentazione contabile.
Se esterno all’Associazione, può essere prevista la retribuzione dell’Addetto Contabile e di Bilancio.
L’Addetto Contabile e di Bilancio partecipa di diritto all’Assemblea degli Associati, senza diritto di
voto.
L’Addetto Contabile e di Bilancio è invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.
L’Addetto Contabile e di Bilancio ha il compito della tenuta del proprio libro delle adunanze.
Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate in relazione all’assolvimento dell’incarico (ricordarsi di deliberare
l’importo del rimborso chilometrico in Consiglio una volta all’anno).
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1. ORGANI E CARICHE SOCIALI
1.5 – ORGANO DI CONTROLLO
(DOVE ISTITUITO)
Nomina e composizione
L’obbligo della costituzione dell’organo di controllo sorge solamente qualora vengano superati
per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
• totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
• ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
• dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
L’Organo di Controllo può essere monocratico. L’Organo di Controllo, nominato dall’Assemblea
degli Associati, deve avere la quali ca di revisore legale, iscritto nell’apposito registro, rimane in
carica per tre esercizi e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio della carica. L’Organo di Controllo può essere rieletto.
L’Organo di Controllo, se esterno all’Associazione, è retribuito anche a tutela della propria
autonomia operativa ed indipendenza.
L'Assemblea degli Associati nomina anche un supplente dell’Organo di Controllo che deve avere
le medesime caratteristiche dell’Organo di Controllo titolare.
Al superamento dei limiti previsti dall’articolo 31 CTS (due dei tre limiti per due esercizi
consecutivi) l’Organo di Controllo assume anche la revisione legale dell’Associazione.
I limiti sono:
• totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
• ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
• dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
Se l’Associazione opta per un Organo di Controllo collegiale, lo stesso deve essere formato da 3 (o
5) componenti effettivi e da 2 supplenti che sono nominati dall’Assemblea degli Associati e sono
rieleggibili; almeno un membro effettivo (e un supplente) deve avere la quali ca di revisore legale,
iscritto nell’apposito registro, gli altri possono essere scelti tra quelli iscritti agli albi professionali
(i.e. avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali e consulenti del lavoro) o tra i
professori di ruolo di materie economico-giuridiche. Se si superano i limiti previsti dall’art. 31, c. 1,
CTS, tutti i componenti dell’Organo di Controllo devono essere revisori legali dei conti iscritti
nell’apposito registro.
• L’Organo di Controllo rimane in carica 3 esercizi e scade alla data dell’Assemblea degli Associati
convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della carica.
Compiti
All’Organo di Controllo compete di:
• vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei Regolamenti interni e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001,
qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile e sul suo concreto funzionamento;
• esercitare il controllo contabile ai sensi dell’art. 30, comma 6, del Codice del Terzo Settore,
Nell'ipotesi in cui si veri chi il superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1, Codice del Terzo Settore ;
• monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, laddove presente,
attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni i componenti dell'Organo di Controllo possono
procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e
chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati
affari.
Delle proprie riunioni l’Organo di Controllo redige apposito verbale.
I componenti dell’Organo di Controllo partecipano di diritto all’Assemblea degli Associati e
vengono invitati alle sedute del Consiglio e del Comitato Esecutivo.
L’Organo di Controllo ha il compito della tenuta del proprio libro delle adunanze e deliberazioni.
Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate in relazione all’assolvimento dell’incarico (ricordarsi di deliberare
l’importo del rimborso chilometrico in Consiglio una volta all’anno).
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1. ORGANI E CARICHE SOCIALI
1.6 - SEGRETARIO
Mappa adempimenti ordinari/scadenziario
COMPITI E TERMINI TEMPORALI
Redige il verbale del Consiglio Direttivo e aggiorna il registro delle adunanze e delle
deliberazioni del Consiglio Direttivo: tempestivamente dopo la riunione del Consiglio Direttivo
e prima della riunione successiva.
Aggiorna il registro delle adunanze e delle Assemblee: tempestivamente dopo la riunione
dell’Assemblea.
Aggiorna il libro degli Associati e il libro dei volontari che svolgono attività in modo non
occasionale: le variazioni devono essere approvate dal Consiglio Direttivo nella seduta convocata
entro il 31 gennaio (con riferimento ai dati del 31 dicembre precedente).
Cura la pubblicazione nel sito internet dell’Associazione del riepilogo dei contributi pubblici
ricevuti l’anno precedente: entro il 30 giugno.
Cura la pubblicazione nel sito internet dell’Associazione di emolumenti, compensi o
corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e
controllo, ai dirigenti nonché agli associati (per Associazioni con ricavi, rendite, proventi o entrate
comunque denominate superano i 100.000 euro annui): aggiornamento nel continuo.
Nomina
Il Segretario è eletto al proprio interno dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario dura in carica 4 anni e non può detenere la medesima carica per più di due mandati
consecutivi.
La carica di Segretario è non retribuita. Al Segretario spetta esclusivamente il rimborso delle
spese effettivamente sostenute e documentate in relazione all’assolvimento del proprio incarico.
Compiti
Il Segretario coadiuva il Presidente nell’espletamento dei propri compiti. In particolare, procede
alla stesura dei verbali ed è responsabile dell’ordinata tenuta dei libri dell’Associazione. In
presenza di personale dipendente e/o di volontari collaboratori, dirige e controlla il
funzionamento degli uffici, impartisce le disposizioni al personale per l'attuazione delle delibere
del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e ne sorveglia l'esecuzione, ha le funzioni di capo
del personale e propone al Comitato Direttivo tutti i provvedimenti del caso.
Inoltre, Il segretario:
• conosce i documenti e regolamenti (Statuto, Regolamento, Codice Etico);
• su indicazione del Presidente procede alla convocazione dei Consigli Direttivi;
• verbalizza le sedute dei Consigli direttivi e controlla l’esecuzione delle delibere assunte dagli stessi;
• cura gli adempimenti assembleari;
• gestisce la corrispondenza ordinaria e straordinaria;
• prepara le comunicazioni ordinarie e straordinarie (se non direttamente legate alla gura del
Presidente);
• prepara i dati statistici richiesti dalle AVIS Superiori o dalle istituzioni;
• si preoccupa della corretta e ordinata archiviazione dei documenti;
• cura la pubblicazione delle informazioni richieste nel sito internet dell’Associazione.
In particolare:
a) entro il 30 giugno il riepilogo dei contributi ricevuti da enti pubblici, predisposto dal Tesoriere
(legge n. 124 del 4 agosto 2017, commi da 125 a 129);
b) se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i 100.000 euro annui,
pubblica sul sito e tiene aggiornati gli emolumenti, i compensi o i corrispettivi a qualsiasi titolo
attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli
associati.
Il Segretario ha il compito della tenuta dei seguenti libri sociali:
• il libro degli associati o aderenti (le variazioni devono essere approvate dal Consiglio Direttivo);
• il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale (le variazioni devono essere
approvate dal Consiglio Direttivo);
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i
verbali redatti per atto pubblico;
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione.
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla
presentazione della richiesta al Presidente.
Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate in relazione all’assolvimento dell’incarico (ricordarsi di deliberare
l’importo del rimborso chilometrico in Consiglio una volta all’anno).
Gestione di un'AVIS
1. ORGANI E CARICHE SOCIALI
1.7 – TESORIERE
Mappa adempimenti ordinari/scadenziario
COMPITI E TERMINI TEMPORALI
Predisposizione del bilancio preventivo per l’anno successivo da sottoporre all’approvazione del
Consiglio Direttivo: entro il 31 dicembre.
Predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio
Direttivo: entro il 31 gennaio (per le AVIS Provinciali il termine di approvazione è il 28 febbraio; per
le AVIS Regionali e Nazionale il termine è il 31 marzo).
Approvazione del bilancio consuntivo e ratifica del bilancio preventivo da parte dell’ Assemblea:
entro il 28 febbraio (per le AVIS Provinciali il termine di approvazione è il 31 marzo; per le AVIS
Regionali è il 30 aprile, per AVIS Nazionale il termine è il 31 maggio).
Pubblicità delle sovvenzioni, dei sussidi, dei vantaggi, dei contributi o degli aiuti, in denaro o in
natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, ricevuti
nell’anno precedente (secondo il principio di cassa e non di competenza) da parte di pubbliche
amministrazioni ed enti pubblici se di importo superiore a 10.000 euro: pubblicazione su apposita
sezione del sito dell’Associazione entro il 30 giugno.
Rendiconto e Relazione illustrativa da cui risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la
destinazione e l’utilizzo delle somme percepite dal 5×1000. Se il contributo supera i 20.000 euro,
scatta l’obbligo di trasmissione del Rendiconto e della Relazione illustrativa al Ministero e di
pubblicazione degli stessi documenti sul sito internet dell’Associazione: entro 12 mesi dal
ricevimento.
Elezione
Il Tesoriere è eletto al proprio interno dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative e alla gestione finanziaria della
sede, predispone i bilanci consuntivi e preventivi, gestisce i rapporti bancari e postali.
Il Tesoriere dura in carica 4 anni e non può detenere la medesima carica per più di due mandati
consecutivi.
Compiti
Al Tesoriere compete di tenere in evidenza:
1. il patrimonio dell’Associazione;
2. i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e
documentate attività o progetti, ivi compresi gli introiti del cinque per mille;
3. i contributi di organismi internazionali;
4. i rimborsi derivanti da convenzioni;
5. le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di soggetti pubblici e privati;
6. l’inserimento del bilancio approvato dall’Assemblea nella pagina del RUNTS secondo lo schema
previsto.
La carica di Tesoriere è non retribuita. Al Tesoriere spetta esclusivamente il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate in relazione all’assolvimento del proprio incarico.
Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate in relazione all’assolvimento dell’incarico (ricordarsi di deliberare
l’importo del rimborso chilometrico in Consiglio una volta all’anno).
SCADENZE DEL TESORIERE
o Entro il 31 DICEMBRE approvazione del bilancio preventivo dell’anno successivo da parte del
Consiglio Direttivo Comunale.
BILANCIO di PREVISIONE è un documento contabile che espone in maniera sistematica e
sintetica le previsioni di entrata e le previsioni di spesa per l’anno successivo. Può rappresentare un
utile strumento di programmazione e pianificazione delle attività future, un riferimento p er la
gestione e il controllo di entrate e spese.
o Entro il 31 GENNAIO approvazione da parte del Consiglio Direttivo Comunale del Bilancio
Consuntivo dell’anno precedente della Relazione di Missione.
BILANCIO CONSUNTIVO è un documento contabile che riporta in maniera
sistematica e sintetica le attività e le passività, i costi ed i ricavi dell’anno appena concluso.
È costituito da due elementi principali:
o CONTO ECONOMICO (ridenominato “RENDICONTO GESTIONALE” con la riforma del terso
settore). È una RAPPRESENTAZIONE DINAMICA della situazione economica dell’anno. Accoglie
sia elementi positivi, PROVENTI e RICAVI che elementi negativi, USCITE e SPESE. Prevede una
suddivisione per destinazione.
Il Conto Economico (o Rendiconto Gestionale) si suddivide in 5 sezioni:
1. costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale (di cui all’art. 5 del CTS);
2. costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività diverse (di cui all’art. 6 del CTS);
3. costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di raccolte fondi (di cui all’art. 7 del CTS);
4. costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali;
5. costi e oneri e proventi da attività di supporto generale (sono gli elementi positivi e negativi di
reddito che non rientrano nelle altre aree).
o STATO PATRIMONIALE è una RAPPRESENTAZIONE STATICA della situazione finanziaria al 31/12.
Contrappone ATTIVITÀ e PASSIVITÀ. Accoglie le IMMOBILIZZAZIONI, i CREDITI e i SALDI BANCARI
ma anche il PATRIMONIO, i DEBITI e l’AVANZO/DISAVANZO dell’anno.
Gli enti del Terzo Settore, in maniera di bilancio, devono osservare i seguenti
obblighi
A) Enti con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a € 220.000 devono redigere il bilancio
annuale d’esercizio formato da:
• stato patrimoniale, con attività e passività;
• rendiconto gestionale, con proventi e oneri;
• relazione di missione e DEVONO seguire il PRINCIPIO DI COMPETENZA.
B) Enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000:
possono redigere il bilancio annuale d’esercizio nella forma del Rendiconto di Cassa ma possono,
comunque, predisporre il bilancio di esercizio secondo le normative previste per gli Enti di
maggiore dimensione.
LA RELAZIONE DI MISSIONE
È un documento che illustra in maniera discorsiva il bilancio, l'andamento economico e finanziario
dell’ente, le attività svolte e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. È parte
integrante del bilancio: la sua mancanza rende nullo il bilancio stesso.
Si compone di 24 punti:
1 – 3) aspetti generali;
4 – 17) illustrazione delle poste di bilancio;
18 – 21) andamento economico e finanziario e modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
22 – 24) rispetto degli adempimenti normativi.
• Entro il 28 FEBBRAIO approvazione da parte dell’Assemblea Annuale del Bilancio Consuntivo
dell’anno precedente, comprensivo della Relazione di Missione e ratifica del Bilancio Preventivo
per l’anno in corso. I documenti di bilancio sono accompagnati dalla relazione dell’organ o
incaricato del controllo contabile.
• Entro il 30 GIUGNO pubblicazione nel sito internet dell’Associazione dei contributi ricevuti da enti
pubblici (se di importo superiore ai 10.000 euro).
La legge 4 agosto 2017, n. 124, ai commi da 125 a 129, ha introdotto specifici obblighi di trasparenza
che valgono anche per gli Enti del Terzo Settore: se di importo superiore a 10.000 euro, le
sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi, i contributi o gli aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere
generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, ricevuti nell’anno precedente
(secondo il principio di cassa e non di competenza) da parte di pubbliche amministrazioni ed enti
pubblici devono essere pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Associazione entro il
30 giugno.
• Entro 12 MESI dalla data del ricevimento del contributo 5x1000 obbligo di rendicontazione
dell’utilizzo della somma percepita.
Tutti i soggetti beneficiari del 5x1000, indipendentemente dall’ammontare dell’importo percepito,
hanno l’obbligo di redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data
di percezione del contributo. Assolvendo a tale obbligo, i soggetti beneficiari forniscono in modo
chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite.
Su tutti i beneficiari grava, inoltre, l’obbligo di conservare presso la propria sede il rendiconto e la
relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, per 10 anni decorrenti dalla data di redazione del
rendiconto.
Se il contributo supera i 20.000 euro, il rendiconto e la relazione illustrativa devono essere trasmessi
al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la
redazione del rendiconto, utilizzando l’apposita piattaforma messa a disposizione dal Ministero.
Entro 60 giorni dalla data ultima prevista per la rendicontazione, il rendiconto e la relazione
illustrativa devono anche essere pubblicati nel sito internet dell’Associazione che deve darne
informazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro i successivi 7 giorni.
Gestione di un'AVIS
1. ORGANI E CARICHE SOCIALI
1.8 – COMMISSIONE DI VERIFICA POTERI
Mappa adempimenti ordinari/scadenziario
COMPITI E TERMINI TEMPORALI
Nomina della Commissione Verifica Poteri mediante elezione.
N.B. Il Regolamento dell’AVIS Regionale può prevedere che i compiti della Commissione Verifica
Poteri siano assolti dal Segretario dell’AVIS Comunale: Assemblea annuale che precede
l’Assemblea elettiva.
La CVP si elegge l’anno precedente a quello di rinnovo delle cariche sociali (comma 6 dell’art. 8
del regolamento vigente). La carica di componente della Commissione Verifica Poteri è
incompatibile con qualsiasi carica associativa di pari livello (comma 7 dell’art. 8 del regolamento
vigente)
Riunione Commissione Verifica Poteri per nominare il Presidente: entro 30 giorni dall’avvenuta
nomina.
Verifica degli aventi diritto al voto in Assemblea e della regolare tenuta del Registro degli
Associati: almeno 8 giorni dall’Assemblea.
Verificare del raggiungimento del numero legale per lo svolgimento dell’Assemblea e del
numero degli aventi diritto al voto, anche con delega: il giorno dell’Assemblea.
La CVP si elegge l’anno precedente a quello di rinnovo delle cariche sociali (comma 6 dell’art. 8
del regolamento vigente). La carica di componente della Commissione Verifica Poteri è
incompatibile con qualsiasi carica associativa di pari livello (comma 7 dell’art. 8 del regolamento
vigente)
Nomina
A ciascun livello associativo territoriale l’Assemblea competente provvede, nella seduta ordinaria
svolta nell’anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali, alla determinazione del
numero e dei componenti e alla nomina di una Commissione Verifica Poteri.
La Commissione Verifica Poteri ha il compito di accertare ed attestare gli aventi diritto al voto
assembleare fra gli associati persone siche e/o giuridiche presenti all’Assemblea territoriale di
riferimento. La Commissione dura in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il
Presidente.
L’AVIS Regionale, per le AVIS Comunali o equiparate meno numerose, potrà stabilire il numero
degli Associati al di sotto del quale i compiti della Commissione Veri ca Poteri possono essere
espletati dal Segretario del Consiglio Direttivo.
La CVP si riunisce almeno due volte l’anno
La CVP si riunisce almeno due volte l’anno:
• viene convocata dal Presidente dell’AVIS a riunirsi almeno 8 giorni prima dell’Assemblea con lo
scopo di verificare la corretta tenuta del registro Soci al 31/12, con distinzione tra soci donatori e
soci collaboratori, e per la verifica degli aventi diritto al voto;
• il giorno dell’Assemblea, prima che la stessa abbia inizio, per veri care il raggiungimento del
numero legale per la validità dell’Assemblea e il numero degli aventi diritto, e per riferire al
Presidente e all’Assemblea circa la regolarità della stessa.
In occasione dell’assemblea, la CVP provvede all'accreditamento degli aventi diritto al voto
negli orari indicati nella convocazione, ritirando le eventuali deleghe presentate dai soci e
provvedendo poi a redigere e sottoscrivere il verbale di verifica.
Allegati:
• Convocazione Commissione Verifica Poteri - CVP
(https://innovazionea2.sghost.com/wp-content/uploads/2024/02/Convocazione-Commissione-Veri caPoteri-CVP.docx)
• Verbale prima seduta CVP
(https://innovazionea2.sg-host.com/wpcontent/uploads/2024/02/Verbale-prima-seduta-CVP.docx)
• Verbale seconda seduta CVP
(https://innovazionea2.sg-host.com/wpcontent/uploads/2024/02/Verbale-seconda-seduta-CVP.docx)
• Relazione del Segretario nel caso sostituisca la CVP
(https://innovazionea2.sg-host.com/wp-content/uploads/2024/02/Relazionedella-segreteria-nel-caso-sostituisca-la-
CVP.docx)
Gestione di un'AVIS
1. ORGANI E CARICHE SOCIALI
1.9 – COMITATO ELETTORALE
Mappa adempimenti ordinari/scadenziario
COMPITI E TERMINI TEMPORALI
Nomina del comitato Elettorale mediante elezione.
N.B. Deve trattarsi di soci presenti in Assemblea che non siano candidati a qualunque carica o
incarico: Assemblea elettiva.
Presidia il regolare svolgimento dell’Assemblea e proclama il risultato dell’elezione: entro il
termine dell’Assemblea o entro il giorno lavorativo successivo all’Assemblea Elettiva.
Convoca gli eletti per l’accettazione delle cariche.
N.B. Il termine può essere sospeso in caso di contestazioni da presentare entro 7 giorni dalla data
di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, al Comitato Elettorale che decide
in via definitiva entro i successivi 5 giorni: entro 30 giorni dalla proclamazione.
Costituzione
Il numero e i componenti del Comitato Elettorale devono essere determinati in apertura
dell’Assemblea elettiva con voto palese. Il comitato Elettorale deve essere costituito da soci
presenti in assemblea che non siano candidati a qualunque carica o incarico.
Compiti
Il Comitato Elettorale cura e presiede tutte le operazioni di voto e di scrutinio delle schede per le
elezioni delle cariche sociali, garantendo la regolare e ordinata attuazione delle operazioni
elettorali.
Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il Presidente e un Segretario e svolge i seguenti
compiti:
a) accerta l’identità personale degli elettori e la loro iscrizione nella lista degli aventi diritto;
b) provvede alla raccolta delle deleghe dei soci persone siche – nelle Assemblee delle AVIS di Base ed
in quelle delle AVIS Comunali o Equiparate – e dei rappresentanti legali delle Associate Persone
Giuridiche, nonché ad accertarne la regolarità ed a controf irmarle;
c) accerta la regolarità delle candidature ed il possesso da parte di ciascun candidato dei necessari
requisiti;
d) effettua il sorteggio della lettera alfabetica, al ne dell’inserimento dei nominativi dei candidati nelle
liste elettorali;
e) affligge – nel luogo delle elezioni – le liste elettorali come sopra formate ed una copia delle norme
elettorali, affinché i votanti ne possano prendere visione;
f) verifica, convalida e distribuisce le schede elettorali - predisposte dalla Segreteria competente - in
relazione al numero di voti che ogni singolo elettore può esprimere;
g) vigila in ordine al regolare espletamento delle operazioni di voto;
h) procede allo spoglio delle schede;
i) decide su ogni contestazione e controversia in ordine alle operazioni di voto, fatto salvo il ricorso
urgente e prima dell'inizio delle operazioni di voto all'Assemblea da parte dell'interessato.
Il Comitato Elettorale proclama i risultati dell’elezione e compila il relativo verbale che, sottoscritto
da tutti i suoi membri, viene affisso in estratto nei locali della sede legale dell’AVIS interessata entro
le ore 24.00 del primo giorno lavorativo successivo alla chiusura del verbale nonché inviato, per
conoscenza, all’AVIS Nazionale. Eventuali contestazioni devono essere presentate dagli interessati
entro 7 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, al
Comitato Elettorale che decide in via definitiva entro i successivi 5 giorni.
Il Presidente del Comitato Elettorale convoca in prima adunanza gli eletti per raccogliere
l'accettazione alla carica e perché si proceda alla nomina del Presidente di ciascun organo.
L'adunanza deve svolgersi entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati del voto, fatte salve le
eventuali sospensioni dei termini dovute alle contestazioni presentate.
Gestione di un'AVIS
1. ORGANI E CARICHE SOCIALI
1.10 – ORGANISMO DI VIGILANZA (CODICE
ETICO)
Costituzione
Nell’ambito dell’adeguamento del proprio modello organizzativo, l’AVIS Comunale può affidare il
compito di vigilare sul rispetto delle regole dettate dal proprio Codice Etico all’Organismo di
Vigilanza (O.d.V.), costituito dall’AVIS Provinciale di riferimento, e nominato dal Consiglio Direttivo
Provinciale.
A tal fine, l’AVIS Comunale comunica all’AVIS Provinciale di voler affidare l’attività di vigilanza
all’Organismo provinciale, che provvederà ad informarne il medesimo.
Compiti
Il “Codice etico” regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che l’AVIS ed i suoi
dipendenti, collaboratori, soci e volontari assumono espressamente nei confronti degli
stakeholders o portatori di interesse, pubblici e privati, con i quali si trova quotidianamente ad
interagire nell’ambito dello svolgimento della propria attività. L’insieme dei principi etici e dei
valori espressi nel Codice dovranno ispirare l’attività di tutti coloro che operano in AVIS, tenendo
conto dell’importanza dei ruoli, della complessità delle funzioni e delle responsabilità loro affidate
per il perseguimento degli scopi di AVIS stessa.
L’etica nei comportamenti costituisce un valore imprescindibile per AVIS e l’onestà, l’integrità
morale, la trasparenza, l’affidabilità e il senso di responsabilità rappresentano i principi distintivi
di tutte le attività svolte dall’organizzazione. Ogni soggetto destinatario del Codice Etico deve
adoperarsi per il rispetto dei suoi contenuti. Qualsiasi violazione (effettiva o potenziale)
commessa va segnalata tempestivamente al Presidente, al Segretario o al Consiglio Direttivo per
le valutazioni e determinazioni conseguenti. In alternativa, la segnalazione può essere inoltrata
ad AVIS Provinciale. Il Codice Etico prevede e/o fa riferimento ad un Codice Disciplinare
associativo, che prevede sanzioni e provvedimenti commisurati alla gravità dei fatti.
Gestione di un'AVIS
2. SCADENZIARIO E ADEMPIMENTI
SCADENZE ADEMPIMENTI PER AVIS COMUNALE O
EQUIPARATA
LINEA DEL TEMPO l Scopri gli Adempimenti nel caso di Assemblea
Elettiva»
Entro il 31 dicembre → il Consiglio Direttivo
Verbalizza l’adesione dei nuovi soci, le cessazioni dei donatori e/o le eventuali variazioni da socio donatore
a socio collaboratore, con particolare attenzione a chi ricopre ruoli dirigenziali. Approva il bilancio
preventivo per l’anno successivo.
A inizio gennaio → il Segretario
Aggiorna il Registro degli Associati, suddiviso tra:
• Soci Donatori attivi;
• Soci ex Donatori;
• Soci Collaboratori.
Entro il 31 gennaio → il Consiglio Direttivo
1. Approva il Bilancio Consuntivo comprensivo di:
• Stato Patrimoniale;
• Conto Economico (Relazione Gestionale);
• Relazione di Missione.
Per le AVIS Comunali più piccole, che adottano il bilancio per cassa, il Bilancio
Consuntivo è costituito dalla Relazione Gestionale per cassa e dalle Linee di
indirizzo dell’Associaz ione (Relazione Associativa).
2. Approva le variazioni del Registro degli Associati:
• adesione nuovi associati;
• cancellazione di Soci dal Registro Associati.
Almeno 15 giorni prima Il Presidente/Segretario Convoca
della data dell’Assemblea → l’Assemblea.
Ultima data utile per Assemblea: 28 febbraio
Almeno 8 giorni prima La Commissione Verifica Poteri Verifica degli
della data dell’Assemblea → aventi diritto al voto in Assemblea e della
Ultima data utile per Assemblea: 28 febbraio regolare tenuta del Registro degli Associati.
Entro il 28 febbraio → La Commissione Verifica Poteri Verifica il
Il giorno dell’Assemblea raggiungimento del numero legale per lo
svolgimento dell’Assemblea e il numero
degli aventi diritto al voto, anche con delega.
Entro il 28 febbraio → L’Assemblea
il giorno dell’Assemblea
• Approva il Bilancio Consuntivo;
• approva la Relazione di Missione o, per le AVIS più
piccole, le Linee di indirizzo (Relazione Morale);
• ratifica il Bilancio Preventivo;
• approva il Bilancio Sociale (se predisposto);
• nomina i delegati per l’Assemblea Provinciale;
• esprime indicazioni su delegati per Assemblee
AVIS sovra ordinate (Regionale e Nazionale). La
nomina effettiva compete alle Assemblee sovra
ordinate.
ADEMPIMENTI NEL CASO DI ASSEMBLEA
ELETTIVA»
Tempestivamente dopo → Il Segretario Produce il verbale dell’Assemblea
l’Assemblea e aggiorna il Libro delle Adunanze e delle
deliberazioni dell’Assemblea.
Entro una settimana → Il Segretario Procede alla trasmissione all’AVIS
dall’Assemblea Provinciale di riferimento della documentazione
relativa all’Assemblea (per i dettagli, vai alla sezione
dedicata all’Assemblea)(https://innovazionea2.sghost.
com/gestione-di-unavis/assemblea-degli-associati/).
Entro 20 giorni
dall’ insediamento nuovo Consiglio → Il Presidente Comunica l’eventuale variazione del
rappresentante legale all’Agenzia delle Entrate.
Entro 90 giorni → Il Presidente Inserisce nel RUNTS il Bilancio
dall’Assemblea Consuntivo e le eventuali variazioni delle
cariche.
Entro il 30 Giugno → Il Presidente Aggiorna il RUNTS depositando il
bilancio d’esercizio, il bilancio sociale (se previsto) e i
rendiconti delle raccolte fondi, se svolte nell’eserciz io
precedente.
Il Segretario Cura la pubblicazione nel sito internet
dell’Associazione del riepilogo dei contributi pubblici
ricevuti l’anno precedente.
Aggiornamento continuo → Il Segretario Cura la pubblicazione nel sito
internet dell’Associazione di emolumenti,
compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai
componenti degli organi di amministrazione e
controllo, ai dirigenti nonché agli associati (per
Associazioni con ricavi, rendite, proventi o entrate
comunque denominate superano i 100.000 euro
annui).
ADEMPIMENTI NEL CASO DI ASSEMBLEA ELETTIVA
Durante Assemblea L’Assemblea Nomina la Commissione Verifica
annuale che precede → Poteri (CVP).
l’Assemblea elettiva N.B. Il Regolamento dell’AVIS Regionale può
prevedere che i compiti della Commissione
Verifica Poteri siano assolti dal Segretario
dell’AVIS Comunale.
Entro 30 giorni Il Presidente Convoca la Commissione Verifica
dall’avvenuta nomina → Poteri per la Nomina del Presidente della CVP.
della CVP
Almeno 8 giorni prima Il Presidente Riceve le candidature per
dell’Assemblea → l’Elezione del Consiglio Direttivo.
Ultima data utile per Assemblea:
28 febbraio
Entro il 28/02 → L’Assemblea
Durante l’Assemblea Elettiva
• Definisce il numero e nomina con voto palese i
componenti del Comitato Elettorale;
• definisce il numero dei componenti del Consiglio
Direttivo (almeno 5 e comunque in numero dispari);
• nomina per elezione i componenti del Consiglio
Direttivo (è necessario prevedere alcuni supplenti
per eventuali sostituzioni in caso di cessazione dalla
carica, altrimenti è necessario convocare una
nuova Assemblea elettiva);
• nomina l’Addetto Contabile e di Bilancio (laddove
previsto e se non è presente l’Organo di Controllo);
• nomina l’Organo di Controllo (laddove previsto);
• formula all’Assemblea Provinciale la proposta dei
candidati alle cariche elettive dell’AVIS Provinciale.
Entro il giorno lavorativo Il Comitato Elettorale Proclama i risultati
successivo alle Elezioni → dell’elezione e compila il relativo verbale che,
sottoscritto da tutti i suoi membri, viene affisso
in estratto nei locali della sede legale dell’AVIS
interessata.
Entro 30 giorni dalla Il Presidente del Comitato Elettorale
proclamazione dei → Convoca gli eletti per l’accettazione delle
risultati cariche. Ciascun Organo elegge al proprio
interno il Presidente.
N.B. Il termine può essere sospeso in caso di
contestazioni da presentare entro 7 giorni dalla data
di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione
degli eletti, al Comitato Elettorale che decide in via
definitiva entro i successivi 5 giorni.
Entro 20 giorni dalla Il Presidente Aggiorna i dati del
nomina/modifica del → rappresentante legale presso l’Agenzia delle
Presidente Entrate (modello AA5/6).
Dopo il Consiglio Direttivo Il Presidente/Tesoriere Aggiorna i dati
di assegnazione delle → del rappresentante legale presso le banche
cariche con cui si hanno rapporti di conto corrente
serve il verbale del Consiglio → (deposito dei nuovi poteri di firma).
Entro 30 giorni dalla Il Presidente Aggiorna le informazioni
delibera di modifica → contenute nel RUNTS relative all’Associazione
e deposita il nuovo statuto, l’atto costitutivo o
le delibere straordinarie riguardanti l’Associazione.
Gestione di un'AVIS
2.SCADENZIARIO E ADEMPIMENTI
SCADENZE ADEMPIMENTI PER LE AVIS
PROVINCIALI E REGIONALI
Gestione di un'AVIS
2. SCADENZIARIO E ADEMPIMENTI
SCADENZE ADEMPIMENTI PER LE AVIS PROVINCIALI E REGIONALI
LINEA DEL TEMPO PER AVIS PROVINCIALE O EQUIPARATA
Entro il 31 dicembre
Il Consiglio approva il bilancio di previsione.
Entro il 28 febbraio
Il Consiglio approva il bilancio consuntivo.
Entro il 31 marzo
L’ Assemblea approva il bilancio consuntivo e quello di previsione.
Entro 20 giorni
dall’ insediamento nuovo Consiglio.
Comunica l’eventuale variazione del rappresentante legale all’Agenzia delle Entrate.
Entro 90 giorni
dall’ insediamento nuovo Consiglio.
Inserimento nel RUNTS del bilancio Consuntivo ed eventuali variazioni delle cariche.
LINEA DEL TEMPO PER AVIS REGIONALE O EQUIPARATA
Entro il 31 dicembre
Il Consiglio approva il bilancio di previsione.
Entro il 28 marzo
Il Consiglio approva il bilancio consuntivo.
Entro il 30 aprile
L’ Assemblea approva il bilancio consuntivo e quello di previsione.
Entro 20 giorni
dall’ insediamento nuovo Consiglio.
Comunica l’eventuale variazione del rappresentante legale all’Agenzia delle Entrate.
Entro 90 giorni
dall’ insediamento nuovo Consiglio.
Inserimento nel RUNTS del bilancio Consuntivo ed eventuali variazioni delle cariche.
Gestione di un'AVIS
3. ATTIVITÀ E COMPITI
3.1 – REGISTRO SOCI
Cos’è
Il Libro Soci è un documento rilevante per la vita associativa dell’ente: riporta le informazioni
necessarie all’identificazione delle persone che in quel momento risultano essere validamente
aderenti al sodalizio e pertanto serve anche a definire i quorum costitutivi per le riunioni richiesti
dallo Statuto, oltre a dare legittimità di intervento e di voto al socio iscritto.
Cosa contiene
Il Libro Soci deve contenere per ogni socio, oltre alla data di iscrizione, i dati che permettono di
identificare il socio in modo univoco:
• nome e cognome;
• data e luogo di nascita codice fiscale;
• data della delibera di ammissione del Consiglio direttivo;
• il Libro Soci può essere redatto in formato cartaceo o digitale ed è un documento obbligatorio.
Come va redatto
Come chiarito con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 ottobre 2021, se tenuto in
forma cartacea, prima di essere posto in uso il registro deve essere numerato progressivamente
in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che
dichiara nell’ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono.
Se tenuto in forma elettronica, invece, deve essere assicurata l’inalterabilità delle scritture e la
data in cui le stesse sono apposte.
Come va conservato
Il Libro Soci deve inoltre essere conservato presso la sede legale dell’ente e tenuto sempre a
disposizione.
Gestione di un'AVIS
3. ATTIVITÀ E COMPITI
3.2 – LIBRO VERBALI E DELIBERAZIONI
Cos’è
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni è un libro obbligatorio che deve essere tenuto da
ciascuno degli organi previsti dallo Statuto.
Con riferimento ai verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, l’obbligo di tenuta del Libro in
oggetto è in carico al Segretario del Consiglio Direttivo.
Cosa contiene
Le informazioni minime da riportare nei verbali sono:
• la data, l’ora e il luogo in cui si sono svolte le riunioni;
• l’ordine del giorno trattato;
• l’indicazione dei presenti (per i Consigli Direttivi vanno indicati anche gli assenti, specificando
coloro che hanno presentato una giustificazione per l’assenza);
• la verifica del numero legale per la valida costituzione della riunione;
• una descrizione cronologica chiara e succinta del processo deliberativo per ciascuno dei punti
all’ordine del giorno, specificando interventi e deliberazioni. Vanno riportati eventuali voti contrari
e astenuti.
Come va redatto
Nel Libro delle adunanze e deliberazioni sono trascritti senza indugio i verbali del corrispondente
organo sociale. Nel caso del libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea sono riportati in
esso anche i verbali delle assemblee redatti per atto pubblico.
Il libro delle adunanze e deliberazioni va conservato presso la sede dell’Associazione per almeno
10 anni.
Documentazione
• Bozza di verbale del Consiglio Direttivo
• Bozza del verbale Assemblea
• Bozza del verbale Assemblea in caso di Assemblea elettiva
Gestione di un'AVIS
3. ATTIVITÀ E COMPITI
3.3 – CONTABILITÀ E BILANCIO
Cos’è
Il codice del Terzo settore detta disposizioni specifiche per la tenuta e conservazione delle
scritture contabili degli enti del Terzo settore (Ets), distinguendo gli obblighi previsti per gli Ets
non commerciali da quelli disposti per gli Ets commerciali.
Gli enti del Terzo settore non commerciali, comprese anche le Odv, a pena di decadenza dai
bene ci scali per esse previsti, in relazione all’attività complessivamente svolta devono:
• redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche per esprimere con compiutezza e
analiticità le operazioni realizzate in ogni periodo di gestione;
• rappresentare distintamente nel bilancio di esercizio le attività di interesse generale da quelle
diverse;
• conservare le stesse scritture e la relativa documentazione almeno finché non siano stati de niti
gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, almeno per 10 anni e comunque
finché questi obblighi si considerano assolti anche attraverso la tenuta d el libro giornale e del
libro degli inventari in conformità al Codice civile e – per soggetti che hanno conseguito in un
anno proventi inferiori a 220.000 euro – possono essere sostituiti dalla tenuta del rendiconto per
cassa.
Come va redatto
Devono essere altresì annotate cronologicamente e con riferimento alla data di pagamento, le
spese sostenute nell’esercizio, con indicazione delle generalità del pagante e degli estremi della
fattura.
Inoltre, gli enti che assumono la quali ca di enti del Terzo settore non commerciali con riferimento
alle raccolte pubbliche occasionali di fondi devono inserire all’interno del bilancio un
rendiconto specifico dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in
modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze
o campagne di sensibilizzazione svolte durante l’esercizio.
Gli enti del Terzo settore non commerciali che adottano il bilancio secondo il principio della
competenza economica devono redigere anche la relazione di missione.
L’ente dà atto nella relazione di missione dei principi e criteri di redazione adottati nel bilancio e
illustra, da un lato, le poste di bilancio e, dall’altro lato, l’andamento economico e finanziario
dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
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3. ATTIVITÀ E COMPITI
3.4 – BILANCIO SOCIALE
Cos’è
Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori
ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore e
pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale.
Si tratta di uno strumento di rendicontazione che tiene conto non solo degli aspetti economici,
ma anche dell’impatto sociale dell’ente del Terzo settore.
Il bilancio sociale è uno strumento di informazione e trasparenza degli enti del Terzo settore
(Ets) per mettere a disposizione degli stakeholder (lavoratori, associati, cittadini, pubbliche
amministrazioni, ecc.), secondo modalità definite da apposite linee guida, informazioni circa le
attività svolte e i risultati sociali conseguiti dall’ente nell’esercizio.
Come va redatto
Il bilancio sociale è al tempo stesso uno strumento che favorisce processi di rendicontazione, di
valutazione e di controllo dei risultati conseguiti, potendo così contribuire a una gestione più
efficace e coerente con i valori e la missione dell’ente.
Il bilancio sociale è redatto dall’Ets secondo le linee guida adottate con decreto Decreto del
Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee guida per la
redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”.
La redazione del Bilancio sociale si deve esporre la metodologia di rendicontazione e gli standard
adottati.
I sindaci, organo di controllo interno, attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in
conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dovrà essere approvato dall’organo
preposto da regolamento.
Gli enti sui quali grava l’obbligo di redazione e deposito provvedono al deposito presso il registro
unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Il Bilancio Sociale deve essere pubblicato entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Buone pratiche di Bilancio Sociale
Le linee guida intervengono su alcuni principi di redazione del bilancio sociale:
• completezza: vanno identificati tutti i principali stakeholder e, quindi, inserite solamente le
informazioni rilevanti per la comprensione della situazione e dell’andamento dell’ente e degli
impatti economici, sociali e ambientali della sua attività, o che comunque p otrebbero influenzare
le valutazioni e le decisioni degli stakeholder;
• rilevanza: inserire senza omissioni tutte le informazioni utili ad una valutazione da parte degli
stakeholder;
• trasparenza: vanno chiariti i criteri utilizzati per rilevare e clas